Se il professionista ha debiti fiscali/contributivi la P.A. li trattiene dal compenso
Dal 15/6/2026 il pagamento degli onorari sarà subordinato alla verifica della regolarità fiscale del beneficiario, senza più soglie minime. In presenza di debiti iscritti a ruolo, la PA procederà direttamente alla decurtazione delle somme dovute versandole all’Agente della riscossione.
Una novità che incide in modo significativo sulla liquidità e sulle tutele dei professionisti che lavorano con il settore pubblico.
La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), con l’articolo 1, comma 725 [1], ha inserito un nuovo comma all’interno dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973: ha configurato una deroga al regime ordinario dei pagamenti della PA, per i soli esercenti arti e professioni [2].
Dal 15 giugno 2026 ogni onorario professionale sarà soggetto a verifica fiscale e potenziale decurtazione automatica, a prescindere dall’importo del credito o del debito a ruolo.[3]
Le amministrazioni pubbliche [4] e le società a prevalente partecipazione pubblica saranno obbligate a verificare la regolarità fiscale dei professionisti prima di erogare somme dovute per l’attività professionale [5] svolta, includendo esplicitamente i compensi derivanti dal patrocinio a spese dello Stato [6].
Gli onorari dei professionisti pagati da un ente pubblico, dal 15 giugno 2026, sono assoggettati a “compensazione forzata” se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione (mancato versamento di imposte, contributi, ma anche di una tassa automobilistica, di un contributo previdenziale, di una multa, etc.).
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 prevede un meccanismo accelerato.
La Pubblica Amministrazione, una volta accertata la morosità del professionista, è tenuta a versare direttamente all’agente della riscossione l’importo dovuto, fino a concorrenza del debito. Soltanto l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al beneficiario. È operante, quindi, il meccanismo della decurtazione automatica.
Non è previsto il blocco, ma il taglio, in caso di debiti con il fisco, dei pagamenti ai professionisti che offrono consulenze alle pubbliche amministrazioni.
Nella fattispecie di debiti a ruolo del beneficiario(professionista), la PA versa direttamente ad AdER le somme fino a concorrenza del debito, e solo l’eventuale eccedenza al professionista.[7]
Se un professionista ha debiti scaduti verso l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione), l’ente pubblico, prima di pagare, segnala l’esistenza di tali debiti per “bloccare” di fatto o ridurre il pagamento dovuto al professionista, senza la necessità di notificare l’atto di pignoramento [8].
Ciò semplifica il recupero per l’erario ma espone i professionisti a rischi di perdita dei flussi di cassa. [9]
Il professionista è privato della possibilità di contestare il pignoramento o di negoziare una dilazione, trovandosi estromesso in via automatica dal proprio credito. Trattasi di “compensazione forzosa”, poiché il lavoratore autonomo perde sia la disponibilità finanziaria dell’onorario maturato, sia le garanzie tipiche del pignoramento presso terzi.
L’eliminazione della soglia di protezione ovvero della soglia minima di operatività del controllo caratterizza il regime speciale per i professionisti.[10]
La regolarità fiscale è richiesta anche per compensi dei professionisti sotto 5.000 euro.
Nel regime ordinario, la PA attiva la procedura di segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) solamente per pagamenti superiori a 5.000 euro, a fronte di debiti scaduti di pari entità. In sostanza, la soglia di € 5.000 prevista dal regime ordinario non si applica ai professionisti, poiché la verifica opera a prescindere dall’importo del pagamento e dall’entità del debito.
I capisaldi del nuovo e specifico regime per i professionisti sono i seguenti.
- La decurtazione opera in presenza di cartelle di pagamento non pagate di qualunque ammontare.
- Il controllo si applica a prescindere dall’importo del compenso [11] e dall’entità del debito iscritto a ruolo.[12]
- La verifica deve essere effettuata anche per pagamenti di importo inferiore ai 5.000 euro.
- Il nuovo regime speciale per i professionisti obbliga la PA di procedere direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza dell’intero debito risultante dalla verifica [13]; mentre la PA è obbligata a pagare il professionista esclusivamente per l’eventuale parte eccedente. In caso di inadempienza all’obbligo di versamento, la PA pagherà prima il debito e poi la parcella.
- In presenza di debiti, la PA non versa direttamente la somma al creditore (professionista), ma la trattiene per versarla all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito maturato.[14] Giova osservare che, in base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008, se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi. Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica.[15].
- A differenza della procedura esecutiva ordinaria, dove il debitore riceve un atto di pignoramento impugnabile, nel nuovo regime speciale l’estinzione del debito del professionista avviene per via amministrativa diretta.
- Il professionista non riceve l’atto di pignoramento; esso è impossibilitato, pertanto, a sospendere l’azione finalizzata alla compensazione forzata.
- In definitiva, per i liberi professionisti, sussiste la necessità di monitorare costantemente la propria posizione fiscale e contributiva, assicurandosi che la relativa documentazione sia sempre aggiornata e disponibile al momento dell’emissione della fattura.
NOTE
[1] comma 725 Legge bilancio 2026: all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito».
[2] Ad esempio, commercialisti, revisori, notai, avvocati, ingegneri e architetti. La novella normativa non si applica ai fornitori di beni e servizi non professionali, alle imprese o ai lavoratori dipendenti della P.A.
[3] Per i debiti a ruolo è opportuno che il professionista sia in possesso dell’estratto ruolo per verificare la pendenza di carichi ignoti. Sorge la necessità di impugnare eventuali cartelle non notificate per neutralizzare l’inadempimento prima dell’interrogazione da parte della PA. Se ci sono debiti, dovrà vagliare di regolarizzare la propria posizione (es. tramite rateizzazione o rottamazione) prima di attendere i pagamenti dalla PA per evitare la compensazione forzata.
[4] I soggetti pubblici tenuti alla verifica sono le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica. Ministeri, enti locali, ASL, università, enti pubblici non economici, società partecipate pubblicamente.
[5] Ad esempio, consulenze tecniche, progetti di ingegneria o architettura, rappresentanza legale in tutte le forme di giudizio.
[6] È configurata una verifica a tappeto prima di ogni bonifico pubblico con destinatario il professionista. Se esistono debiti fiscali pendenti, il flusso di denaro si interrompe alla fonte.
[7] Avvocati; Commercialisti e consulenti del lavoro; Ingegneri e architetti; Medici e professionisti sanitari; Consulenti tecnici e periti; Notai (per le prestazioni fatturate alla PA); Qualsiasi altro libero professionista con incarichi pubblici.
[8] L’agente della riscossione, in base agli articoli 72-bis e seguenti del Dpr 602/1973, ha il potere di disporre il pignoramento presso terzi, senza rivolgersi al giudice ordinario. A tale scopo, è sufficiente notificare al terzo, debitore del soggetto iscritto a ruolo, l’ordine di pagare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione. Il pignoramento presso terzi può riguardare, ad esempio, il conto bancario, il canone di locazione o anche, i crediti vantati a qualsiasi titolo dal debitore dell’agente della riscossione. Nella procedura ordinaria (articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile) occorre invece notificare al terzo un atto di citazione davanti al giudice che poi, se del caso, dispone l’assegnazione del credito o del bene in favore del creditore pignoratizio.
[9] Questo meccanismo assicura che i fondi pubblici non vengano erogati a professionisti inadempienti nei confronti del Fisco.
[10] Nell’ordinario regime, l’obbligo di verifica da parte della PA sorge (per tutti) solo per pagamenti superiori a 5.000 euro. La Legge di Bilancio 2026 azzera tale soglia ma lo fa selettivamente solo per i compensi professionali. Nessun mutamento, invece, per i fornitori d’impresa, che continuano a beneficiare della franchigia dei 5.000 euro.
[11] Il mandato di pagamento di 500 euro potrà essere ridotto per un vecchio ruolo di poche decine di euro, magari derivante da una sanzione amministrativa dimenticata o da un contributo previdenziale di modesta entità.
[12] Rilevano debiti di qualsiasi natura – tributari e non – quali ad esempio le multe stradali. Deve però trattarsi di debiti scaduti. Questo significa che se c’è una procedura di rateazione ordinaria in corso oppure una rottamazione, le somme in questione non determinano alcun pregiudizio per il debitore.
[13] È prevista una “compensazione” forzosa con l’onorario maturato, nei cui confronti il lavoratore autonomo non può, al riguardo, eccepire l’omessa notifica della cartella di pagamento. A differenza, infatti, della disciplina generale, che prevede verifiche solo per pagamenti superiori a 5.000 euro, per i professionisti il controllo presso l’agente della riscossione diventerà obbligatorio per qualsiasi importo, inclusi gli onorari per il gratuito patrocinio. Se risultano debiti scaduti a carico del professionista (anche per cifre minime o multe stradali), la PA non sospenderà il pagamento, ma verserà direttamente le somme all’agente della riscossione. A differenza delle procedure standard di recupero crediti il pagamento avverrà in automatico e il professionista subirà quindi una “compensazione di fatto” senza la possibilità immediata di contestare vizi formali, come l’omessa notifica della cartella esattoriale.
[14] In pratica, i compensi ai professionisti vengono ricalcolati al netto dei debiti fiscali. Il professionista non si vedrà fermare l’intero compenso, ma solo la quota necessaria a onorare il debito dello stesso professionista.
[15] La PA non si limiterà più a bloccare il pagamento, ma stornerà automaticamente dalla fattura l’importo necessario per coprire il valore delle cartelle esattoriali pendenti.