L’obbligo giuridico e deontologico di formazione continua è stato introdotto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il quale disciplina dal punto di vista legislativo la necessità, per ogni libero professionista, di mantenere o migliorare la propria qualificazione professionale.
La normativa di riferimento, i regolamenti, l’elenco delle agenzie accreditate e le delibere sono disponibili sul sito del CONAF
A questo link è quindi reperibile il manuale utente della nuova piattaforma SIDAF.
Con Delibera CONAF n. 162 del 27/4/2022 è stato inoltre pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Tra le importanti novità segnaliamo:
– nel triennio devono essere conseguiti 9 CFP (di cui almeno 6 CFP devono essere scelti tra quelli a catalogo) e almeno 1 CFP ogni triennio deve essere metaprofessionale.
– può essere richiesto il riconoscimento di 3 CFP per attività fuori catalogo, nel triennio.
– i neoiscritti hanno l’obbligo di conseguire 0,5 CFP metaprofessionali, entro l’anno successivo a quello di iscrizione (non vale nei casi di reiscrizione).
– Sono state inoltre definite le seguenti sanzioni, in vigore “a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia”[15 settembre 2022, ndr]:
• fino a 0,5 CFP, avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell’iscritto;
• fino a 1 CFP, censura da registrare nella scheda giuridica dell’iscritto;
• fino a 4,5 CFP, sospensione dall’esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale;
• fino a 6 CFP, sospensione dall’esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale;
• oltre i 6 CFP, sospensione dall’esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale.
• nei casi di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l’inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione.
Il testo integrale è reperibile a questo link.